Per utilita' comune riportiamo il testo delle risposte alle faq redatto dal Corpo Forestale sulle Testudo
CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SERVIZIO CITES CENTRALE
F.A.Q. Testuggini
1. Ho trovato una tartaruga, come devo comportarmi?
Qualora venisse trovata una tartaruga in una zona non urbanizzata è bene lasciarla nel suo
ambientenaturale; eventualmente ci si può limitare ad allontanarla dalla strada, perché non corra
rischi acausa delle automobili.
Se il ritrovamento avviene in aree antropizzate, è necessario informare il Servizio CITES
territorialedel Corpo forestale dello Stato competente più vicino, che potrà acquisire l’animale
ovvero dispornel’affidamento ad un centro di recupero autorizzato, ed effettuare le opportune
indagini.
2. E’ possibile “regolarizzare” una testuggine non denunciata?
L’art. 5 della Legge 150/92 aveva reso obbligatorio denunciare il possesso di tutti gli esemplari
ditestuggine incluse nell’Allegato A del Reg. CE 338/97 (ad esempio Testudo graeca,
Testudohermanni, Testudo kleinmanni, Testudo marginata), al Servizio CITES del Corpo forestale
delloStato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, termine
successivamenteprorogato fino al 31/12/1995.
Purtroppo chi non ha provveduto a denunciare i propri esemplari entro tale data non può più
sanarela propria situazione e rischia quindi una sanzione penale.
3. E’ obbligatorio denunciare la nascita di nuovi esemplari?
Ai sensi dell’art. 8-bis della Legge 150/92 tutte le nascite e riproduzioni in cattività di esemplari
dispecie incluse nell’Allegato A al Reg. CE 338/97 devono essere comunicate al Servizio CITES
delCFS competente per territorio entro dieci giorni dall’evento.
A tal fine è necessario utilizzare il modello “Annesso 1” scaricabile dal sito
www.corpoforestale.itche, una volta compilato in ogni sua parte e firmato, può essere inviato, anche
tramite fax, alcompetente Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.
In caso di accertamento di omessa denuncia è prevista l’applicazione di una sanzioneamministrativa
pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.032,92.
4. E’ obbligatorio denunciare la morte degli esemplari?
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 è obbligatorio per i detentori degli esemplari di Allegato A,comunicare
l’eventuale avvenuto decesso al Servizio CITES del Corpo forestale dello Statocompetente per
territorio.
A tal fine è possibile utilizzare il modello “Annesso 3” presente sul sito Corpo Forestale dello Stato - Home
chepuò essere inviato, anche tramite fax, al competente Servizio CITES del Corpo forestale dello
Stato.
Contestualmente, è necessario riconsegnare anche l’eventuale certificato CITES che accompagna
l’esemplare.
5. Posso liberare in natura degli esemplari di tartaruga da me detenuti?
La liberazione in natura di esemplari nati ed allevati in cattività determina, con quasi certezza,
lamorte degli stessi e chi lo fa rischia una denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di
abbandonodi animali. E’ opportuno inoltre evidenziare che, in generale, il rilascio di specie
selvatiche in naturaè sottoposto alla previa autorizzazione del Ministero dell’ambiente e che un
rilascio di unatestuggine in natura potrebbe “inquinare geneticamente” le specie locali
compromettendone, inalcuni casi, la conservazione.
6. E’ vietato acquistare una tartaruga?
Il commercio degli esemplari di testuggine incluse nell’Allegato A del Reg. CE 338/97 è
possibileunicamente se l’esemplare è accompagnato da un certificato CITES emesso da una delle
Autorità diGestione dei paesi dell’Unione Europea (in Italia è il Servizio CITES del Corpo forestale
delloStato), che esenti dai generali divieti di vendita per gli esemplari di queste specie.
Si possono quindi acquistare tartarughe di specie di Allegato A solo se il venditore
fornisce,contestualmente alla transazione commerciale, il relativo certificato CITES. Altri
documenti comescritture private, ricevute o altro non sono quindi ritenuti validi ai fini del
commercio di taliesemplari.
E’ bene ricordare che l’animale deve essere identificato tramite microchip ed il numero
delmicrochip deve essere riportato nel campo 4 (descrizione esemplare) del relativo certificato
CITES.
Qualora l’esemplare non sia marcato tramite microchip, ma solo identificato tramite
schedafotografica, si ricorda che, ai sensi dell’art. 11.3 del Reg. CE 865/2006 il relativo certificato è
validoper una sola transazione commerciale e, ad ogni modo, entro un anno di vita dell’animale
dovràcomunque essere inserito il microchip, salvo eccezionali e motivate deroghe necessarie
adassicurare il benessere dello stesso.
7. Come posso sapere se, per la detenzione di un esemplare di testuggine, è obbligatorio
ilpossesso di un documento CITES?
Prima di ogni altra cosa, è opportuno accertarsi che l’esemplare appartenga o meno ad una
dellespecie incluse nell’Allegato A del Reg. CE 338/97, il cui ultimo aggiornamento è stato
apportatodal Reg. UE 101/2012. Verificata l’appartenenza dell’esemplare ad una delle specie di
cuiall’Allegato A, in caso di acquisto, si rimanda a quanto spiegato al punto precedente.
In caso di nascita in cattività, qualora l’esemplare non venga messo in vendita o utilizzato
perfinalità commerciali, per la sua detenzione è sufficiente la denuncia di nascita al Servizio CITES
delCFS competente per territorio, compilata e firmata utilizzando l’apposito modello “annesso
1”scaricabile dal sito Corpo Forestale dello Stato - Home.
8. Sono un allevatore amatoriale di tartarughe, devo avere il registro CITES?
Il registro di detenzione di cui al D.M. 08/01/2002 deve essere compilato da tutti i soggetti
indicatinell’articolo 2 del decreto stesso. E’ quindi tenuto alla compilazione del Registro chiunque
effettuaattività commerciale con esemplari di specie incluse negli Allegati A e B al Reg. CE 338/92
echiunque utilizzi, detenga o esponga i suddetti esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti
didisposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini
commercialidi qualsiasi natura e titolo.
Solo la detenzione di esemplari che non comporti le attività sopra citate non richiede,
quindi,l’obbligo di tenuta del registro.
9. E’ obbligatorio marcare le tartarughe tramite microchip?
L’art 5, comma 5, della Legge n. 150/92 ha introdotto l’obbligo di marcatura, conformemente
astandard internazionali, degli esemplari delle specie presenti in Allegato A del Reg.CE 338/97.
Inbase alla Circolare interministeriale prot. PNM 25893 del 14/12/2011, anche per le specie
ditestuggini, per le quali era precedentemente prevista la identificazione fotografica, è fatto obbligo
diapplicare un transponder/microchip (marcatura permanente) a tutti i soggetti appartenenti
allesuddette specie, entro il primo anno di vita (ovvero entro un anno dalla denuncia di nascita
incattività).
Qualora, al momento dell’applicazione del microchip da parte di un medico
veterinario,quest’ultimo ritenga, eccezionalmente, che l’esemplare sia ancora troppo piccolo, dovrà
rilasciareapposito certificato scritto che attesti tale condizione.
10. Come faccio a trovare i recapiti del Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato a
cuirivolgermi per la corretta tenuta delle mie tartarughe?
Sul sito istituzionale Corpo Forestale dello Stato - Home, nella sezione dedicata alla CITES, è possibile
trovarel’elenco dei Servizi CITES territoriali, con relativo recapito della sede, numero telefonico
edindirizzo e-mail.
Ultimo aggiornamento: 08aprile 2013