Grazie per aver risolto questo dubbio amletico, Turtlej.
Grazie per aver risolto questo dubbio amletico, Turtlej.
Quanto detto da turtlej (fonte Manuel), a mio parere, è pienamente coerente con l'ultima circolare CITES, che:
1) lascia inalterate le tempistiche dei dieci giorni di tempo per effettuare le denunce di nascita, così come previsto dall'art. 8-bis, comma 1, della legge n. 150 del 7 febbraio 1992.
2) abolisce la previgente disposizione concernente il marcaggio fotografico degli esemplari del genere Testudo spp e il relativo rinnovo annuale;
3) fissa l'obbligatorietà, ai fini della richiesta del certificato CITES, di procedere entro un anno al marcaggio tramite microchip degli esemplari per i quali è stata effettuata la denuncia di nascita.
Riporto per completezza l'art. 8-bis, comma 1, della 7 febbraio 1992 n. 150:
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1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II,
nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983 (1) (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
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Ho un'altra domanda: ipotizziamo la situazione di un allevatore in possesso di una coppia riproduttiva in all.A con regolari documenti commerciali e marcaggio definitivo. Ha delle nascite che denuncia regolarmente in base all'art. 8-bis della legge 150/92. Dopo 5 anni vorrebbe alienarle: come dovrebbe comportarsi?
Per prima cosa deve munirsi del registro di carico-scarico per animali in all. A, poi fa cessione consegnando il CITES giallo al cessionario. Naturalmente parliamo di cites fonte C o D
Per essere l'immacolato componente di un gregge bisogna innanzitutto essere una pecora.
(Albert Einstein)
Non mi sono spiegato bene.
Quello che voglio capire è questo: ammettiamo che l'allevatore abbia 10 nascite e le dichiari con la denuncia di nascita ex art.8-bis l.150/92, a quanto ho capito può dichiararle senza allegare nè foto nè estremi di marcaggio.
Dopo 5 anni, poichè subentrano dei problemi e non può più tenerle, decide di venderle o regalarle: qual è la trafila da seguire, visto che queste tartarughe non hanno documenti cites? È possibile farli dopo?
Beh, non dovrebbe essere possibile, visto che la circolare richiede che i certificati vadano richiesti entro l'anno.
Questo a meno di fornire entro l'anno un certificato in cui si indica l'impossibilità a procedere al microchippaggio per motivi legati alla salute dell'animale.
Almeno io l'ho capita così
E' superfluo dirlo vista la discussione, ma a scanso di equivoci:
prima microchippa gli esemplari nati, ottiene i documenti commerciali e poi...
deve munirsi del registro di carico-scarico per animali in all. A, poi fa cessione consegnando il CITES giallo al cessionario. Naturalmente parliamo di cites fonte C o D
E se, per qualsiasi motivo, l'allevatore non potesse più tenerle? E se dovesse - mettiamo - morire? Che fine farebbero le tartarughe?
E come potrebbero andare da un'altra parte? Possono essere movimentate nonostante la mancanza del cites?
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Esistono centri di recupero fauna in tutta italia..puoi chiedere alla forestale più vicina . .
Tu mi dirai e se mi danno la multa ?
Puoi sempre dire di averle trovate... a meno che ne hai una marea..
Comunque se non hai i CITES , che problema c'è ...le consegnerà qualcun'altro, tanto tu come hai ipotizzato sei morto...
Questo in una normale situazione..
ma putacaso metti che veramente uno che ha tartarughe viene a mancare..
non credo che un parente o chi se le ritrova se non è un appassionato..si metta a chippare di tasca sua..
o regolarizzare eventuali piccoli già denunciati.(.non per uso commerciale..)
Gia sarebbe bravo a preoccuparsi di consegnarle a suddetti centri..
Stai decendo che non ritirerebbetro le tartarughe se non in regola ?
Se così è la vedo male per le nostre amiche...
PS..
E comunque vero che le nostre tarte sono longeve e sicuramente molte di loro ci sopravviveranno...
Quindi queste situazioni si verificheranno ... e saranno molte..
Ecco, era questo quello che volevo sapere. Quindi in quel caso avranno fonte F, per cui non ci saranno più problemi. Ovviamente presumo sia disposto, in casi del genere, l'esame del DNA, giusto? Altrimenti sarebbe impossibile verificare la discendenza.
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