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Ai fini della Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2010 e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 11/R del 28/11/2012, si intendono per animali esotici le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.In particolare il Regolamento precisa che devono considerarsi animali esotici le specie esotiche indicate in apposito elenco aggiornato dalla Commissione Regionale e appartenenti alle seguenti classi:

1) mammiferi: tutte le specie;

2) uccelli: specie comprese nell’allegato A del Regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere Ara spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci;

3) rettili: tutte le specie comprese nell’allegato A del Regolamento CE 338/97.

Inoltre lo stesso Regolamento definisce:

b) detenzione di animali esotici: il possesso di specie, di cui alla lettera a), non a fini di riproduzione, allevamento e/o commercio;

c) attività di allevamento di animali esotici: la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di cui alla lettera a), sia a fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo. La riproduzione dei suddetti animali, in condizioni diverse da quelle descritte, rientra nella definizione di detenzione di cui alla lettera b);

Ogniuno tragga le proprie conclusioni