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Faq Testudo, documento del Corpo Forestale

  1. #1
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    Predefinito Faq Testudo, documento del Corpo Forestale

    Per utilita' comune riportiamo il testo delle risposte alle faq redatto dal Corpo Forestale sulle Testudo

    CORPO FORESTALE DELLO STATO
    ISPETTORATO GENERALE
    UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
    SERVIZIO CITES CENTRALE
    F.A.Q. Testuggini

    1. Ho trovato una tartaruga, come devo comportarmi?
    Qualora venisse trovata una tartaruga in una zona non urbanizzata è bene lasciarla nel suo
    ambientenaturale; eventualmente ci si può limitare ad allontanarla dalla strada, perché non corra
    rischi acausa delle automobili.
    Se il ritrovamento avviene in aree antropizzate, è necessario informare il Servizio CITES
    territorialedel Corpo forestale dello Stato competente più vicino, che potrà acquisire l’animale
    ovvero dispornel’affidamento ad un centro di recupero autorizzato, ed effettuare le opportune
    indagini.

    2. E’ possibile “regolarizzare” una testuggine non denunciata?
    L’art. 5 della Legge 150/92 aveva reso obbligatorio denunciare il possesso di tutti gli esemplari
    ditestuggine incluse nell’Allegato A del Reg. CE 338/97 (ad esempio Testudo graeca,
    Testudohermanni, Testudo kleinmanni, Testudo marginata), al Servizio CITES del Corpo forestale
    delloStato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, termine
    successivamenteprorogato fino al 31/12/1995.
    Purtroppo chi non ha provveduto a denunciare i propri esemplari entro tale data non può più
    sanarela propria situazione e rischia quindi una sanzione penale.

    3. E’ obbligatorio denunciare la nascita di nuovi esemplari?
    Ai sensi dell’art. 8-bis della Legge 150/92 tutte le nascite e riproduzioni in cattività di esemplari
    dispecie incluse nell’Allegato A al Reg. CE 338/97 devono essere comunicate al Servizio CITES
    delCFS competente per territorio entro dieci giorni dall’evento.
    A tal fine è necessario utilizzare il modello “Annesso 1” scaricabile dal sito
    www.corpoforestale.itche, una volta compilato in ogni sua parte e firmato, può essere inviato, anche
    tramite fax, alcompetente Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.
    In caso di accertamento di omessa denuncia è prevista l’applicazione di una sanzioneamministrativa
    pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.032,92.

    4. E’ obbligatorio denunciare la morte degli esemplari?
    Ai sensi dell’art. 5 comma 2 è obbligatorio per i detentori degli esemplari di Allegato A,comunicare
    l’eventuale avvenuto decesso al Servizio CITES del Corpo forestale dello Statocompetente per
    territorio.
    A tal fine è possibile utilizzare il modello “Annesso 3” presente sul sito Corpo Forestale dello Stato - Home
    chepuò essere inviato, anche tramite fax, al competente Servizio CITES del Corpo forestale dello
    Stato.
    Contestualmente, è necessario riconsegnare anche l’eventuale certificato CITES che accompagna
    l’esemplare.

    5. Posso liberare in natura degli esemplari di tartaruga da me detenuti?
    La liberazione in natura di esemplari nati ed allevati in cattività determina, con quasi certezza,
    lamorte degli stessi e chi lo fa rischia una denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di
    abbandonodi animali. E’ opportuno inoltre evidenziare che, in generale, il rilascio di specie
    selvatiche in naturaè sottoposto alla previa autorizzazione del Ministero dell’ambiente e che un
    rilascio di unatestuggine in natura potrebbe “inquinare geneticamente” le specie locali
    compromettendone, inalcuni casi, la conservazione.

    6. E’ vietato acquistare una tartaruga?
    Il commercio degli esemplari di testuggine incluse nell’Allegato A del Reg. CE 338/97 è
    possibileunicamente se l’esemplare è accompagnato da un certificato CITES emesso da una delle
    Autorità diGestione dei paesi dell’Unione Europea (in Italia è il Servizio CITES del Corpo forestale
    delloStato), che esenti dai generali divieti di vendita per gli esemplari di queste specie.
    Si possono quindi acquistare tartarughe di specie di Allegato A solo se il venditore
    fornisce,contestualmente alla transazione commerciale, il relativo certificato CITES. Altri
    documenti comescritture private, ricevute o altro non sono quindi ritenuti validi ai fini del
    commercio di taliesemplari.
    E’ bene ricordare che l’animale deve essere identificato tramite microchip ed il numero
    delmicrochip deve essere riportato nel campo 4 (descrizione esemplare) del relativo certificato
    CITES.
    Qualora l’esemplare non sia marcato tramite microchip, ma solo identificato tramite
    schedafotografica, si ricorda che, ai sensi dell’art. 11.3 del Reg. CE 865/2006 il relativo certificato è
    validoper una sola transazione commerciale e, ad ogni modo, entro un anno di vita dell’animale
    dovràcomunque essere inserito il microchip, salvo eccezionali e motivate deroghe necessarie
    adassicurare il benessere dello stesso.

    7. Come posso sapere se, per la detenzione di un esemplare di testuggine, è obbligatorio
    ilpossesso di un documento CITES?

    Prima di ogni altra cosa, è opportuno accertarsi che l’esemplare appartenga o meno ad una
    dellespecie incluse nell’Allegato A del Reg. CE 338/97, il cui ultimo aggiornamento è stato
    apportatodal Reg. UE 101/2012. Verificata l’appartenenza dell’esemplare ad una delle specie di
    cuiall’Allegato A, in caso di acquisto, si rimanda a quanto spiegato al punto precedente.
    In caso di nascita in cattività, qualora l’esemplare non venga messo in vendita o utilizzato
    perfinalità commerciali, per la sua detenzione è sufficiente la denuncia di nascita al Servizio CITES
    delCFS competente per territorio, compilata e firmata utilizzando l’apposito modello “annesso
    1”scaricabile dal sito Corpo Forestale dello Stato - Home.

    8. Sono un allevatore amatoriale di tartarughe, devo avere il registro CITES?
    Il registro di detenzione di cui al D.M. 08/01/2002 deve essere compilato da tutti i soggetti
    indicatinell’articolo 2 del decreto stesso. E’ quindi tenuto alla compilazione del Registro chiunque
    effettuaattività commerciale con esemplari di specie incluse negli Allegati A e B al Reg. CE 338/92
    echiunque utilizzi, detenga o esponga i suddetti esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti
    didisposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini
    commercialidi qualsiasi natura e titolo.
    Solo la detenzione di esemplari che non comporti le attività sopra citate non richiede,
    quindi,l’obbligo di tenuta del registro.

    9. E’ obbligatorio marcare le tartarughe tramite microchip?
    L’art 5, comma 5, della Legge n. 150/92 ha introdotto l’obbligo di marcatura, conformemente
    astandard internazionali, degli esemplari delle specie presenti in Allegato A del Reg.CE 338/97.
    Inbase alla Circolare interministeriale prot. PNM 25893 del 14/12/2011, anche per le specie
    ditestuggini, per le quali era precedentemente prevista la identificazione fotografica, è fatto obbligo
    diapplicare un transponder/microchip (marcatura permanente) a tutti i soggetti appartenenti
    allesuddette specie, entro il primo anno di vita (ovvero entro un anno dalla denuncia di nascita
    incattività).
    Qualora, al momento dell’applicazione del microchip da parte di un medico
    veterinario,quest’ultimo ritenga, eccezionalmente, che l’esemplare sia ancora troppo piccolo, dovrà
    rilasciareapposito certificato scritto che attesti tale condizione.

    10. Come faccio a trovare i recapiti del Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato a
    cuirivolgermi per la corretta tenuta delle mie tartarughe?

    Sul sito istituzionale Corpo Forestale dello Stato - Home, nella sezione dedicata alla CITES, è possibile
    trovarel’elenco dei Servizi CITES territoriali, con relativo recapito della sede, numero telefonico
    edindirizzo e-mail.
    Ultimo aggiornamento: 08aprile 2013
    Ultima modifica di marconyse; 01-08-2015 alle 15:51
    Per inserire foto clikkate qui http://www.tartarugando.it/bacheca-e...imgur-com.html
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  3. #2
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    Predefinito Re: Faq Testudo, documento del Corpo Forestale

    Secondo me x sanare in parte la situazione Delle tartarughe non dichiarate... Basterebbe permettere a chi possiede una di consegnarla alla forestale senza incorrere in sanzioni per poi essere affidate con cip a chi è in grado di gestirle con una tassa .
    1 più censimento
    2 custodite in modo più corretto...
    3 non ha senso prendere dalla cattività se poi non c è modo di dichiararla se non prima di essere affidabile alla forestale... Tanto vale rivolgersi direttamente a loro per averne una... Si risolvere tutto..
    Chissà quanti ne hanno una non dichiarata
    e vorrebbero​ disfarsene... Specialmente quelle di acqua....
    Ultima modifica di Alessandro3408; 09-04-2017 alle 23:43


  4. #3
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    Predefinito Re: Faq Testudo, documento del Corpo Forestale

    Quanto da te proposto mi sembra una ottima strada per aggirare la legge anche perchè non esiste un modo per verificare se una persona detiene da anni una tartaruga irregolare oppure l'abbia appena prelevata in natura.


  5. #4
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    Predefinito Re: Faq Testudo, documento del Corpo Forestale

    Dipende cosa vuoi tutelare la burocrazia ho gli animali, insomma io l' ho messa giù così poi i dettagli si possono discutere ed eventuali modifiche... Credo che al centro di tutto ci deve essere il benessere della animale... Non la burocrazia..


  6. #5
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    Testudo hermanni

    Predefinito Re: Faq Testudo, documento del Corpo Forestale

    Credo che tu confonda la legge con la burocrazia, sono die cose completamente diverse. La legge che tu contesti è stata redatta ed approvata per la tutela degli animali selvatici a rischio di estinzione.


  7. #6
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    Predefinito Re: Faq Testudo, documento del Corpo Forestale

    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro3408 Visualizza Messaggio
    Credo che al centro di tutto ci deve essere il benessere della animale...
    Al centro di tutto ci deve essere la tutela e conservazione della specie in natura, il benessere degli animali allevati, per quanto importante, è secondario.


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  8. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro3408 Visualizza Messaggio
    Dipende cosa vuoi tutelare la burocrazia ho gli animali, insomma io l' ho messa giù così poi i dettagli si possono discutere ed eventuali modifiche... Credo che al centro di tutto ci deve essere il benessere della animale... Non la burocrazia..
    Questo e' esattamente quello che dicono i bracconieri. La legge e' stata stilata a livello mondiale e l'applicazione e' simile in tutti gli stati, anche le sanzioni (ricordo fino a 75.000€ di multa e fino a 12 mesi di reclusione) valgono per le tartarughe come per i leoni o gli elefanti, sono tutti animali protetti e in via di estinzione,
    Le sanzioni speriamo siano sempre applicate severamente e, ora che la Sezione Cites e' confluita nei Carabinieri, con maggiore frequenza
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