In apertura di questa sezione ci sono le FAQ con risposta del servizio Cites della Forestale che al punto 3 recitano:
3. E’ obbligatorio denunciare la nascita di nuovi esemplari?
Ai sensi dell’art. 8-bis della Legge 150/92 tutte le nascite e riproduzioni in cattività di esemplari
di specie incluse nell’Allegato A al Reg. CE 338/97 devono essere comunicate al Servizio CITES
del CFS competente per territorio entro dieci giorni dall’evento.
A tal fine è necessario utilizzare il modello “Annesso 1” scaricabile dal sito
www.corpoforestale.itche, una volta compilato in ogni sua parte e firmato, può essere inviato, anche
tramite fax, al competente Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.
In caso di accertamento di omessa denuncia è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.032,92.