Fermo restando quel che ho scritto (di come IO farei), mi è presa la curiosità di leggere un po' di burocratichese e di vedere come funziona le legislazione fuori dalla mia regione (qui non si sa se per errore o per volontà, la emys è nell'allegato "non particolarmente protetto", per cui le disposizioni di legge non si applicano).
Questo il guazzabuglio che ho trovato sull'Emilia-Romagna:

La legge che disciplina la tutela alla piccola fauna è la LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15: http://ambiente.regione.emilia-romag...gge15-2006.pdf
In questa legge si parla di tutela all'articolo 2, comma 1 e 2:

"1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chirotteri presenti sul territorio emiliano-romagnolo,oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:
a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge;
c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie onorme nazionali."

Sottolineo in rosso la parte più interessante: le specie presenti ed elencate nella normativa Habitat, che nell'allegato II inserisce proprio la E.orbicularis.
Qui il testo integrale: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...0070101:IT:PDF

Ma proseguiamo nella leggere regionale:
Articolo 3, comma 1:
"1. Per le specie indicate all'articolo 2 è fatto divieto di:
a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o lamigrazione;
d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confrontidella fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale."

E qui sembrerebbe esserci un muro. Le specie in oggetto dell'articolo 2 (quindi la E.orbicularis tra le altre) sono protette e fine della storia.

MA, all'articolo 4, comma 2:
" 2. Nel caso di specie di cui all'articolo 2, autorizzate all'allevamento ad uso commerciale, l'immissione sul mercato deve essereaccompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattività."

Qui si parla delle specie in oggetto (quindi anche della E.orbicularis) come di animali che, se certificati come nati in cattività, NON sono soggetti ai divieti di legge.
CHI debba certificare e COME farlo, non è dato saperlo, ad esclusione di quanto riportato da Gius86, che ringrazio.

Io più di così non riesco a fare, non sono un avvocato (e anzi, me ne guardo bene da medico di mettermi a scartabellare e interpretare tutte le leggi, mi bastano quelle di ambito sanitario) ma direi che almeno in Emilia si DOVREBBE andar tranquilli.