Originariamente Scritto da
marconyse
E' l'inizio della fine dell'allevamento di rettili,Anfibi e altri animali, se avete visto le liste olandesi dell'anno scorso......
Tu ad esempio comincia a scordarti le horsfieldii
Questo e' un sunto
REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione
delle specie esotiche invasive
Articolo 31
Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell’elenco dell’Unione.
sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) gli animali erano già in possesso dei proprietari prima dell’iscrizione nell’elenco dell’Unione;
b) gli animali sono tenuti in confinamento e sono predisposte tutte le opportune misure per garantire l’impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.
2. Le autorità competenti, tramite programmi di sensibilizzazione ed educazione organizzati dagli Stati membri, adottano tutte le misure ragionevoli per informare i proprietari non commerciali dei rischi posti
dalla detenzione degli animali di cui al paragrafo 1 e delle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di riproduzione e fuoriuscita.
3. I proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati a tenere gli animali interessati. Gli Stati membri possono offrire loro la possibilità di rilevare gli animali. In tal caso, il benessere degli animali è tenuto in debita considerazione.
4. Gli animali di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono essere tenuti in istituti di cui all’articolo 8 o in strutture appositamente predisposte dagli Stati membri.
Ecco la formulazione del Regolamento:
1. Gli Stati membri prevedono disposizioni relative a sanzioni da applicare ai casi di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione.
2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
3. Le sanzioni previste possono comprendere, tra l’altro:
a) ammende;
b) confisca delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi;
c) immediata sospensione o ritiro di un’autorizzazione rilasciata in conformità dell’articolo 8.
4. Entro il 2 gennaio 2016 gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le disposizioni
di cui al paragrafo 1 e qualsiasi successiva modifica delle stesse.
7)- Entrata in vigore
del Reg. (UE) n. 1143/2014: 1° gennaio 2015. Da tale data scattano i termini entro i quali predisporre gli strumenti giuridici necessari a rendere applicativo il regolamento. Ad esempio: elenchi delle specie e sanzioni.