Citazione Originariamente Scritto da turtlej Visualizza Messaggio
Io sono fermo a questa legge del '92 https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...44342787,d.ZGU



1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;


Poi deciderà il giudice, visto che è reato penale, in definitiva l'importo totale della sanzione.

Appunto: la norma fa riferimento (oltre che all'arresto, che può essere disposto solo da un organo giudiziario al termine di un processo) ad una pena edittale massima di 200.000.000 di Lire, ossia circa 77.700 Euro. Non sta nè in cielo nè in terra una sanzione di 148.000 euro!

Poi hai ragione a sottolineare il fatto che la norma metta nello stesso calderone la semplice detenzione, l'offerta in vendita, la vendita, l'esposizione, l'importazione, l'esportazione e chi più ne ha più ne metta... ma questo succede perché la norma è fatta coi piedi, è male articolata e peggio applicata, è la più palese espressione della scarsa competenza del legislatore in materia.
Ma fortunatamente nel nostro sistema penale tutte le norme vanno interpretate alla luce (tra gli altri) degli artt. 132, 133 e 133 bis c.p., quindi è chiaro che un giudice comminerà una sanzione più lieve nel caso di semplice detenzione per infliggerne una più greve nei confronti di un bracconiere professionale.